La legge sull' accessibilità
- Art. 1 - (Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi,
ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti
informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto
di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da
parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di
uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
- Art. 9 - (Responsabilità)
1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge
comporta responsabilità dirigenziali e
responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
restando le eventuali responsabilità penali e civili
previste dalle norme vigenti.
- Art. 12 - (Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui
all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate
nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive
sull' accessibitità dell' Unione europea,
nonché nelle normative internazionalmente
riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli
organismi pubblici e privati, anche internazionali,
operanti nel settore.