La Costituzione della Repubblica Italiana
- Art. 3
- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di
razza, di lingua, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l' effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all' organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
- Art. 4
- La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto. [...]
- Art. 37
- La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore.[...]
- Art. 51
- Tutti i cittadini dell' uno e dell' altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge. [...]
- Approvata dall' Assemblea Costituente il 22
dicembre 1947
- Promulgata il 27 dicembre 1947 (G.U. n. 298,
edizione straordinaria)
- Entrata in vigore il 1° gennaio 1948